Vigilanza Ittica

Vigilanza Ittica

pubblicato il: 01/01/2019
da: FIPSAS LATINA

Il testo unico delle leggi sulla pesca sia in acque interne che marittime (R.D. 8 ottobre 1931 n° 1604 – G.U. 23/01/1932) prevede all’art. 31 - Capo IV – Della Vigilanza – che, tra gli altri, anche le Associazioni …(omissis) possono nominare e mantenere a proprie spese, agenti giurati per concorrere alla sorveglianza sulla pesca tanto nelle acque pubbliche che in quelle private. L’art. 138 R.D. 18 giugno 1931, n° 773 – Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza – elenca i requisiti di cui devono essere in possesso le guardie particolari. L’art. 254 del R.D. 6 maggio 1940, n° 635 “Regolamento di esecuzione del TULPS” dispone che” Le guardie particolari giurate vestono l’uniforme o, per particolari esigenze, portano il distintivo, da approvarsi l’una e l’altro, dal Prefetto su domanda del concessionario” …(omissis) Si applicano alla divisa o al distintivo le disposizioni dell’art. 230 dello stesso regolamento. Art. 230 – Nessuna divisa o uniforme può essere adottata…(omissis) se non sia stata approvata dal prefetto, al quale deve essere presentato il relativo figurino in triplice esemplare. …(omissis) Ogni successiva variante alla uniforme approvata deve essere sottoposta alla preventiva approvazione del prefetto. Il D.L. 31/03/1998, n° 112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali …(omissis) stabilisce all’art 163 punto 3) …(omissis),sono trasferite alle Provincie le seguenti funzioni e compiti amministrativi:
a) …(omissis)
b) il riconoscimento della nomina di agenti giurati addetti alla sorveglianza sulla pesca in acque interne e marittime, di cui all’articolo 31 del regio decreto 8/10/1931, n° 1164 e all’art. 22 della legge 14/07/1965 n° 963.
Con delibera n° 11 del 24/3/2007 il Consiglio Federale della FIPSAS ha autorizzato il Presidente Federale a delegare, a mezzo apposite procure, i Delegati Provinciali a presentare le richieste di rilascio e rinnovo dei decreti di riconoscimento agli Enti competenti. 

La Guardia Ittica Volontaria, inoltre, può intervenire con sanzioni amministrative anche in altri contesti che non siano quelli della pesca nelle acque interne quali, ad esempio, la circolazione dei veicoli fuoristrada o sulla flora protetta o, ancora, sulla fauna protetta o sulla raccolta funghi e altri prodotti del sottobosco ecc.

Considerato che “ la prevenzione e l’informazione “ devono essere una costante nell’attività quotidiana delle gg.gg.vv. della federazione di seguito si elencano compiti e funzioni che le stesse debbono assolvere:

- Promuovere l’informazione sulla legislazione vigente in materia di pesca e, possibilmente, su ciò che concerne le problematiche ambientali;
- Collaborare con gli Enti istituzionalmente competenti in materia di inquinamento “segnalando” tempestivamente i fatti di cui si è venuti a conoscenza e, se possibile, l’origine;
- Segnalare alle Province stati di difficoltà della fauna ittica e collaborare al fine del suo recupero per il trasferimento in ambienti che ne possano garantirne lo sviluppo;
- Accertare e contestare le violazioni riscontrare a carico dei praticanti l’esercizio dell’attività di pesca;
- Provvedere, nelle acque in proprietà od in concessione, oltre all’attività di vigilanza, alle attività di ripopolamento ittico, sia d’obbligo che di iniziativa, e al mantenimento in stato di efficienza delle tabelle segnaletiche;
- Partecipare alle iniziative di tutela degli ambienti acquatici, sia a carattere informativo che operativo, promosse direttamente dalla federazione o in compartecipazione con Enti o altre Associazioni;
- Collaborare con le Autorità competenti, mettendosi a disposizione, in caso di pubbliche calamità
 previo inserimento negli Elenchi della Protezione Civile.